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Statuto del Partito


Art. 1
Denominazione e sede

E' Costituito, con sede in Prato, via Rimini n.49 un partito politico ai sensi dell'art.49 della Costituzione Italiana denominato " I Socialisti ".

Art. 2
Finalità e Principi Ispiratori

Il Partito " I Socialisti " è un movimento politico, che si ispira a un moderno socialismo, fondato sugli irrinunciabili principi della libera iniziativa economica e della tutela delle classi deboli, capace di aggregare tutte le forze della società civile, di eliminare conflitti, divisioni ideologiche e diseguaglianze sociali. Il movimento dovrà concorrere con la sua attività, alla piena attuazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art.3 della Costituzione. La sua attività politica dovrà avere una funzione costante di rappresentanza degli interessi collettivi e generali dei cittadini.

Art. 3
Simbolo

Il simbolo Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale è rappresentato da un cerchio con corona di colore rosso all'interno della quale, nella parte superiore, vi è la scritta " I Socialisti "nella parte mediana del cerchio vi è la distribuzione in forma circolare di n.12 stelle di colore giallo su sfondo blù , al centro del cerchio, su sfondo bianco è raffigurato un Tulipano con la corolla rossa e il gambo verde.

Art. 4
Entrate

Le Entrate del partito sono costituite dagli importi versati dagli iscritti in sede di tesseramento dai rimborsi per spese elettorali e da atti di donazione o più in generale di liberalità, da parte di terzi. L'importo del tesseramento è fissato dalla Direzione Nazionale.

Art. 5
Iscrizione

Possono iscriversi o aderire al partito soggetti singoli che,condividano liberamente gli obiettivi e lo statuto. L'iscrizione, comporta l'implicita accettazione dello statuto e l'obbligo di versamento delle quote individuali. La domanda di iscrizione è individuale e può essere presentata in qualsiasi sede del partito o per posta elettronica e sarà trasmessa alle sedi territorialmente competenti per l'accettazione. L'eventuale rifiuto di iscrizione deve essere motivato e comunicato all'interessato che ha facoltà di ricorso al Collegio dei Probiviri Nazionale. Tutti gli iscritti concorrono, esprimendo la propria opinione nelle assemblee del partito, alla elaborazione delle linee politiche, in armonia con le finalità statutarie, ed alla elezione dei propri dirigenti, e sono impegnati a rispettare le decisioni democraticamente assunte dalla maggioranza.

Art. 6
Organizzazione
L'Organizzazione territoriale del partito è costituita da:
1) Sezioni su base comunale o locale
2) Federazioni Provinciali
3) Federazioni Regionali
4) Consiglio Nazionale
5) Direzione Nazionale

Art. 7
Sezioni

La sezione è l'organizzazione locale nell'ambito del proprio territorio, per l'elaborazione, e la realizzazione della politica del partito. L'ambito territoriale della sezione è determinato dal consiglio provinciale del partito. Sono Organi della Sezione:
1) L'Assemblea
2) Il Direttivo
3) Il Segretario

Art. 8
Assemblea di Sezione

L'assemblea della sezione è costituita dagli iscritti della sezione. Essa elabora la linea politica delle istanze del proprio territorio e armonizza le proprie attività per attuare le scelte della federazione provinciale. Pone in essere le iniziative - necessarie per realizzare il radicamento nella società civile - non solo di carattere politico, ma anche sociale e culturale. L'assemblea di sezione elegge i delegati al Congresso della Federazione Provinciale; Essa è convocata entro il 31 dicembre di ogni anno per eleggere il Direttivo di Sezione

Art. 9
Direttivo di Sezione

Il Direttivo della Sezione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, è eletto dall'Assemblea di Sezione. Se vengono a mancare, uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli con altri iscritti della sezione. Se viene meno la maggioranza dei componenti, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea di Sezione perchè provveda alla sostizione dei mancanti.

Art. 10
Segretario di Sezione

Il Segretario della Sezione è eletto dall'assemblea di sezione. Dirige la Sezione e coordina l'attività del Direttivo della Sezione.

Art. 11
Federazioni Provinciali

La Federazione Provinciale organizza e coordina le sezioni esistenti nella Provincia o nel territorio di propria competenza. Sono organi della Federazione Provinciale
1) Il Congresso
2) Il Consiglio Provinciale
3) Il Presidente del Consiglio Provinciale
4) Il Comitato Direttivo
5) Il Segretario

Art. 12
Congresso Provinciale

Il Congresso Provinciale è il massimo organo della federazione ed elabora la linea politica a livello provinciale all'interno della linea politica generale del partito. Esso è costituito da delegati eletti nelle assemblee delle sezioni o, in mancanza, dall'assemblea degli iscritti di tutta la provincia. E' convocato in via ordinaria ogni due anni in conformità alle direttive della Direzione del Partito. Il Congresso elegge il Segretario Provinciale. Può essere convocato in via straordinaria con deliberazione adottata con maggioranza assoluta del consiglio provinciale della federazione o da richiesta scritta di almeno la metà dei delegati delle sezioni o in mancanza degli iscritti alla federazione. Il Congresso Provinciale delibera il proprio statuto in armonia con quello Nazionale e Regionale. Qualora per qualsiasi causa siano dimissionari la metà più uno dei componenti del Consiglio Provinciale, il Segretario deve convocare il Congresso Straordinario. Il Congresso Provinciale elegge i delegati al Congresso Regionale.

Art. 13
Presidente del consiglio provinciale

Il Pesidente del Consiglio Provinciale, presiede il Congresso Provinciale ed è garante delle sue decisioni nonché del rispetto delle norme statutarie. Partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo Provinciale. In caso di dimissioni del Presidente, il Segretario Provinciale provvederà a convocare il Consiglio Provinciale per l'elezione del nuovo Presidente. Presiede le riunioni del Consiglio e lo convoca almeno tre volte l'anno.

Art. 14
Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale è eletto dal Congresso Provinciale. Le riunioni del consiglio sono valide in prima convocazione con la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto; Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Provinciale esprime la linea politica del partito a livello Provinciale. Il Consiglio Provinciale è convocato dal Segretario Provinciale in via straordinaria, su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Provinciale è convocato almeno tre volte l'anno in via ordinaria dal Presidente. Il Consiglio elegge: - il Presidente del Consiglio Provinciale - il comitato Direttivo Provinciale L'elezione avviene con voto palese. Il Consiglio Provinciale attua la linea politica adottata dal Congresso Provinciale.

Art. 15
Segretario Provinciale

Il segretario provinciale è eletto dal Congresso Provinciale, rappresenta politicamente il partito e dirige la Federazione Provinciale. Esegue gli indirizzi e le decisioni del Consiglio Provinciale adottate in armonia con la linea politica tracciata dal Congresso Provinciale, coordina i gruppi di lavoro. Convoca i Consigli Provinciali in via straordinaria e il Comitato Direttivo

Art. 16
Comitato Direttivo Provinciale

Il Comitato Direttivo Provinciale è eletto dal Consiglio Provinciale che ne stabilisce anche la composizione e può eleggere, al suo interno, uno o più Vicesegretari. Forma le liste dei candidati alle elezioni Provinciali e Comunali.

Art. 15
Collegio provinciale dei Revisori Contabili

Il collegio dei Revisori Contabili è nominato dall'Assemblea in sede congressuale. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nella prima seduta elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio accerta la regolare tenuta della contabilità e la consistenza di cassa.

Art. 16
Organi Regionali

Gli Organi Regionali sono:
1) Il Congresso Regionale
2) Il Consiglio Regionale
3) Il Presidente del Consiglio Regionale
4) Il Segretario Regionale
5) Il Comitato Direttivo Regionale
6) Il Collegio Regionale dei Probiviri
7) Il Collegio Regionale dei Revisori Contabili

Art. 17
Congresso Regionale

Al Congresso Regionale che è il massimo organo Regionale del Partito, partecipano, con diritto di voto, i delegati eletti nelle Federazioni Provinciali della Regione o in mancanza di Federazioni Provinciali, da tutti gli iscritti della Regione. I Congressi Regionali sono aperti agli invitati a alle altre forze politiche e in ogni caso a tutti gli iscritti del Partito, anche di altre Regioni. Il Congresso Regionale del Partito definisce la linea politica Regionale ed elegge il Consiglio Regionale e il Segretario Regionale . E' convocato in via ordinaria ogni due anni in conformità alle Direttive della Direzione Nazionale del Partito. Il Congresso può essere convocato in via straordinaria con deliberazione adottata con maggioranza assoluta del Consiglio Regionale, oppure a seguito di delibera dei Consigli Provinciali della maggiornaza delle Federazioni Provinciali. Qualora per qualsiasi causa siano dimissionari la metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale, si procede alla convocazione del Congresso Straordinario. Il Congresso Regionale delibera il proprio statuto in armonia con quello Nazionale. Elegge il Collegio Regionale dei Revisori Contabili e il Collegio regionale dei Probiviri

Art. 18
Presidente del Consiglio Regionale
Il presidente del Consiglio Regionale presiede il Congresso Regionale ed è garante delle sue decisioni nonché del rispetto dell'attuazione delle norme statutarie. Partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo Regionale. In caso di dimissioni del presidente, il Segretario Regionale provvederà a convocare il Consiglio Regionale per l'elezione del nuovo Presidente. E' eletto dal Consigio Regionale.

Art. 19
Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è eletto dal Congresso a maggioranza assoluta dei delegati presenti con voto palese. Fanno parte di diritto del Consiglio Regionale i Segretari delle Federazioni Provinciali. Le riunioni del Consiglio sono valide in prima convocazione con la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto; Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Se vengono a mancare, uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli. Se viene meno la maggioranza dei componenti, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea Regionale perchè provveda alla sostizione dei mancanti. Il Consiglio Regionale attua la linea politica espressa dal Congresso e tratta prevalentemente questioni politiche di interesse Regionale. Può essere convocato anche su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Consiglio Regionale approva il bilancio regionale su relazione analitica del Tesoriere con allegato parere del Collegio Regionale dei Revisori Contabili. Il Consiglio Regionale elegge: - il presidente del Consiglio Regionale - il Comitato Direttivo Regionale - i Vice Segretari

Art. 20
Segretario Regionale

Il Segretario Regionale è eletto dal Congresso Regionale; rappresenta politicamente il partito nella sua unità e dirige la Federazione Regionale in stretto rapporto con i Segretari Provinciali. Esegue gli indirizzi e le decisioni del Consiglio Regionale, adottate in armonia con la linea politica tracciata dal Congresso Regionale. Convoca e presiede il Comitato Direttivo Regionale.

Art. 21
Comitato Direttivo Regionale

Il Comitato Direttivo Regionale è eletto dal Consiglio Regionale che ne stabilisce anche la composizione e, al suo interno, può eleggere uno o più Vicesegretari. Compete al Direttivo Regionale formare le liste alle elezioni amministrative Regionali.

Art. 22
Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dal Congresso Regionale ed è composto di norma da tre membri. Il Collegio è competente a decidere in unico grado sui ricorsi proposti dagli iscritti relativi all'applicazione e interpretazione delle norme statutarie e per tutte le questioni che possano intervenire tra il partito e gli iscritti. E' altresì competente in prima istanza per tutte le questioni provenienti dai ricorsi proposti dai membri degli Organi Regionali. Il Collegio elegge, tra i suoi membri il Presidente. L'attività del Collegio è improntata in particolare a dirimere bonariamente i conflitti insorti, convocando le parti e ascoltandole in contraddittorio.

Art. 23
Collegio Regionale dei revisori dei conti

Il collegio regionale dei revisori dei conti è eletto dal Congresso Regionale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio accerta la regolare tenuta della contabilità e la consistenza di cassa. Il Collegio dei Revisori Contabili elegge, tra i suoi membri, il Presidente.

Art. 24
Tesoriere Regionale

Il Tesoriere Regionale amministra le risorse economiche della Federazione Regionale. Redige le scritture contabili e predispone il bilancio annuale di previsione che deve essere approvato dal Consiglio Regionale nella prima riunione dell'anno. Redige, inoltre, il bilancio annuale consuntivo. Viene eletto dal Consiglio Regionale.

ORGANISMI NAZIONALI

Art. 25

Gli Organi Nazionali definiscono la linea politica nazionale che impegna tutti gli organi Regionali, Provinciali e Comunali. Gli organi nazionali del Partito sono:
1) Il Congresso Nazionale
2) Il Consiglio Nazionale
3) La Direzione Nazionale
4) Il Segretario Nazionale e l'Ufficio di Segreteria
5) Il Collegio Nazionale dei Probiviri
6) Il Tesoriere Nazionale
7) Il collegio nazionale dei Revisori Contabili

Art. 26
Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è il massimo organo nazionale del partito ed è costituito dai delegati Regionali. Il Congresso definisce la linea politica del partito, delibera sullo statuto ed elegge gli Organi Nazionali del partito. Assume ogni decisione utile per l'iniziativa politica del partito. E' convocato in via straordinaria ogni due anni dal Consiglio Nazionale.

Art. 27
Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Segretario o da un suo delegato. Il Consiglio Nazionale è costituito da un adeguato numero di componenti, determinato dal Congresso. Esso è eletto dal Congresso con le modalità stabilite dal Congresso stesso. Entrano a far parte di diritto i membri della Direzione. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Segretario Nazionale o da un suo delegato. Il Consiglio Nazionale in via straordinaria è convocato dal segretario Nazionale o da un suo delegato, su richiesta di un terzo dei Segretari regionali o su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio Nazionale. In questi ultimi casi il Segretario Nazionale dovrà convocarlo entro venti giorni dalla avvenuta richiesta. Il Consiglio Nazionale attua le politiche espresse dal Congresso e assume decisioni su questioni di interesse nazionale e internazionale. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono in valide in prima convocazione con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi componenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto. Delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Nazionale stabilisce le norme congressuali e per il tesseramento ed approva il modello di tessera. Il Consiglio Nazionale elegge il Tesoriere Nazionale che fa parte di diritto della Direzione Nazionale.

Art. 28
Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è eletta dal Consiglio Nazionale che ne stabilisce il numero dei membri. Essa è responsabile dell'attuazione della linea politica fissata dal Congresso e dalle scelte determinate dal Consiglio Nazionale. Sono membri di diritto della Direzione Nazionale i Segretari Regionali. La Direzione Nazionale predispone la lista dei candidati alle elezioni del Parlamento Nazionale ed Europeo.

Art. 29
Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale. Ha la rappresentanza del partito e ne esprime la linea politica. Esercita altresì gli atti di disponibilità del simbolo nazionale, anche ai fini dell'art. 15 comma 1, del DPR 30 marzo1957, n°361. Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza legale del partito dinanzi a terzi e in giudizio. Nel caso di dimissioni o impedimento del segretario, la Direzione convoca il Consiglio Nazionale e propone la nomina di un Segretario facente funzioni.

Art. 30
Ufficio di Segreteria Nazionale

Il Segretario Nazionale è coadiuvato da un Ufficio di Segreteria da lui proposta e nominata dalla Direzione Nazionale che lo affianca nella guida del partito.

Art. 31
Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Nazionale e partecipa alle riunioni della Direzione Nazionale. Il Tesoriere amministra le risorse economiche a livello nazionale, redige le scritture contabili e predispone il bilancio annuale che deve essere approvato dal Consiglio Nazionale nella prima riunione dell'anno.

Art. 32
Collegio Nazionale Dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è costituito di norma da tre componenti, tra i quali viene nominato il presidente Esso è nominato dal Congresso Nazionale. Il Collegio Nazionale dei Probiviri vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti. E' organo di appello sui provvedimenti assunti dal Collegio Regionale dei Probiviri e le sue deliberazioni sono definitive. E' altresì investito sui ricorsi proposti dai componenti la Direzione Nazionale.

Art. 33
Collegio Nazionale dei Revisori contabili

Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili è eletto dal Congresso Nazionale. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti e nella prima seduta elegge al proprio interno il presidente. Il Collegio accerta la regolare tenuta della contabilità e la consistenza di cassa. Il Collegio è tenuto a presentare ogni anno al Consiglio Nazionale una relazione sul bilancio consuntivo e sulla gestione finanziaria.

Art. 34
Riforma dello statuto

Le modifiche allo statuto nazionale sono deliberate dal Congresso Nazionale.
     
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